Le scuole comunali dell’infanzia sono scuole paritarie. Secondo la normativa di riferimento (L. 62 del 2000) sono scuole gestite “da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.” Come tali, il loro funzionamento è riconosciuto con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art.1. della Legge 62/2000 (L. 27/2006, art.1 bis.2) e (DM 267/2007, art.1.1). Il riconoscimento ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la domanda (L. 27/2006, art.1bis.2).
Quali i sono i requisiti richiesti alle scuole paritarie per il loro riconoscimento?
Il soggetto gestore (nel caso delle scuole comunali dell’infanzia il Direttore del Municipio) deve presentare all’Ufficio scolastico regionale la seguente documentazione:
- progetto educativo;
- POF (Piano Offerta formativa);
- planimetria dei locali;
- avere a disposizione arredi e attrezzature idonei e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
- garantire il numero degli alunni iscritti per ogni classe (DM. 29/2007, art.1.7.) e (DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.6).
Inoltre il gestore deve dichiarare:
- i dati relativi al proprio status giuridico nonché i requisiti previsti dall’art. 353 del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297;
- l’adozione di un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità e comunque accessibile a chi vi abbia nella scuola un interesse “qualificato”;
- l’istituzione degli Organi collegiali;
- l’impegno di iscrizione degli studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento e in condizioni di svantaggio;
- l’iscrizione di chiunque ne accetti il progetto educativo;
- la costituzione di corsi completi;
- l’impegno di utilizzo di personale docente munito di titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito;
- l’impegno di utilizzare un coordinatore didattico munito dei titoli professionali richiesti;
- la stipula di contratti individuali di lavoro conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria;
- la qualificazione giuridica del gestore con fini o senza fini di lucro;
- la formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 13 (per le classi dell’infanzia il numero minimo di 13 va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso e non per singole sezioni) e in età non inferiore a quella prevista (DM. 83 10 ottobre 2008, art.3. commi 4-5-6).