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Le Scuole dell’Infanzia del XV Municipio di Roma

Album Materne XX MunicipioLe scuole comunali dell’infanzia sono scuole paritarie. Secondo la normativa di riferimento (L. 62 del 2000) sono scuole gestite “da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.” Come tali, il loro funzionamento è riconosciuto con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art.1. della Legge 62/2000 (L. 27/2006, art.1 bis.2) e (DM 267/2007, art.1.1). Il riconoscimento ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la domanda (L. 27/2006, art.1bis.2).

Quali i sono i requisiti richiesti alle scuole paritarie per il loro riconoscimento?

Il soggetto gestore (nel caso delle scuole comunali dell’infanzia il Direttore del Municipio) deve presentare all’Ufficio scolastico regionale la seguente documentazione:

  • progetto educativo;
  • POF (Piano Offerta formativa);
  • planimetria dei locali;
  • avere a disposizione arredi e attrezzature idonei e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
  • garantire il numero degli alunni iscritti per ogni classe (DM. 29/2007, art.1.7.) e (DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.6).

Inoltre il gestore deve dichiarare:

  • i dati relativi al proprio status giuridico nonché i requisiti previsti dall’art. 353 del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297;
  • l’adozione di un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità e comunque accessibile a chi vi abbia nella scuola un interesse “qualificato”;
  • l’istituzione degli Organi collegiali;
  • l’impegno di iscrizione degli studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento e in condizioni di svantaggio;
  • l’iscrizione di chiunque ne accetti il progetto educativo;
  • la costituzione di corsi completi;
  • l’impegno di utilizzo di personale docente munito di titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito;
  • l’impegno di utilizzare un coordinatore didattico munito dei titoli professionali richiesti;
  • la stipula di contratti individuali di lavoro conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria;
  • la qualificazione giuridica del gestore con fini o senza fini di lucro;
  • la formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 13 (per le classi dell’infanzia il numero minimo di 13 va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso e non per singole sezioni) e in età non inferiore a quella prevista (DM. 83 10 ottobre 2008, art.3. commi 4-5-6).